La nuova rubrica di Libera Stampa l’Altomilanese è stata pensata per aiutare i cittadini alle prese con la legge. Un consiglio utile può fare comodo, specie si si tratta di un parere autorevole, come quello dell’avvocato Giulio Mario Guffanti. Da oggi potete inviarci le vostre domande: redazione@liberastampa.net
Gentile avvocato, mi sto separando da mia moglie e volevo sapere chi deve lasciare la casa dove attualmente abitiamo insieme ai nostri due figli ancora minorenni? Mi hanno detto che è il giudice che stabilisce sull’assegnazione della casa, è vero? E cosa s’ intende per “assegnazione”, che non sarò più proprietario dell’immobile?
Giorgio M. – Legnano
Caro Giorgio, l’assegnazione della casa coniugale (o familiare) è il provvedimento adottato dal Giudice in caso di separazione o di divorzio dei coniugi volto ad assicurare al residuo nucleo familiare (coniuge affidatario e eventuali figli) la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio.
La legge afferma che il Giudice decide della casa coniugale tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
In particolare, in tema di assegnazione della casa coniugale, la finalità rimane quella di tutelare prevalentemente i figli. In sostanza, si parte dal presupposto che i figli non devono subire il trauma di cambiare abitazione dopo la separazione e, pertanto, di essere costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza. La casa coniugale, dunque, viene generalmente assegnata al coniuge con cui i figli prevalentemente vivranno dopo la separazione, l’altro genitore dovrà trasferirsi altrove.
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Dell’assegnazione della casa familiare il Giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà, vale a dire che il provvedimento di abitazione non incide sulla titolarità della proprietà stessa che rimane, pertanto, del legittimo proprietario, anche se quest’ultimo deve temporaneamente abbandonarla; inoltre il giudice al momento dell’assegnazione terrà conto di questo onere a carico del genitore che deve abbandonare la casa nel momento di determinare la misura del suo contributo al mantenimento dei figli.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti più o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure inizi una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In caso di mancanza di figli al coniuge (non proprietario) non spetta generalmente il diritto all’assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, seppur in detti casi la maggioranza dei Giudici esclude tale possibilità – poiché ritiene che il diritto al mantenimento può essere soddisfatto solo quantificando la somma di denaro da versare e il Giudice non può imporre al debitore di estinguere il suo obbligo con l’assegnazione della abitazione – se viene fatta richiesta di assegnazione nell’ambito della domanda di mantenimento, l’assegnazione potrebbe essere disposta a favore del coniuge richiedente, in tal caso il diritto di abitazione servirebbe ad equilibrare i rapporti economici tra i coniugi e a soddisfare l’eventuale diritto al mantenimento (che potrebbe sussistere anche se mancano figli).
Un cordiale salute,