Storica sentenza della Cassazione: se un sindaco non mantiene le promesse elettorali, è legittimo definirlo “bugiardo, falso e ipocrita”
13 GENNAIO 2018
ROMA – Se un sindaco non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale, allora è legittimo definirlo “bugiardo”. E anche “falso” o “ipocrita”. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che si è espressa il 10 gennaio 2018 di recente sul ricorso di un primo cittadino contro i consiglieri d’opposizione, che lo avevano criticato con toni aspri su un manifesto affisso in paese. Lui, il sindaco, si era sentito denigrato. E aveva ottenuto, nel processo di primo grado, la condanna dei suoi detrattori, i quali però erano stati assolti in Appello. Il caso era così finito in Cassazione, dove è stata scritta una parola definitiva.
Il caso
La vicenda risale al 2011, quando i consiglieri comunali di Furci Siculo (comune in provincia di Messina) Sebastiano Foti, Beniamino Lo Giudice, Carmelo Andronico, Severino Palato, Alessandro Niosi e Tino Vinci affiggono un manifesto sulle bacheche comunali, nel quale definiscono l’allora sindaco, Bruno Parisi, come “falso, bugiardo, ipocrita e malvagio”. Parole forti, che hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione su una promessa non mantenuta: la rinuncia all’indennità di carica. Invece, in barba ai proclami elettori, sindaco e assessori portano in consiglio comunale una delibera sui loro compensi.
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La sentenza
Per la Cassazione non è diffamazione dare, in politica, del “falso” e del “bugiardo” a chi non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale. Da ciò l’assoluzione dei 6 imputati, perché “gli epiteti rivolti alla parte offesa presentavano una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al sindaco in merito all’erogazione dell’indennità di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale”. E ancora, gli epiteti “falso, bugiardo, ipocrita” si riferiscono “al mancato adempimento delle promesse elettorali”, nonchè “all’aver omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità”. Quanto all’aggettivo “malvagio”, anche questo si giustifica, perché il sindaco aveva intrapreso “azioni giudiziarie, asseritamente infondate, contro gli avversari politici”.
Critiche politiche
In conclusione, secondo la Cassazione, un uomo pubblico non può lamentarsi delle critiche politiche, anche forti, se rivolte ai suoi comportamenti e alle sue azioni di pubblico amministratore. Una lezione che molti sindaci faranno fatica a metabolizzare.