Arrivata la tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato in merito allo scioglimento del comune per infiltrazioni della ‘ndrangheta. Sciolto nell’ottobre 2013, alcuni ex amministratori avevano presentato ricorso, ma il Tar lo aveva respinto. Non si erano arresi, i fedelissimi dell’ex sindaco Alfredo Celeste. Ed erano andati al Consiglio di Stato, che ha scritto la parola fine, confermando lo scioglimento: è il primo caso in Lombardia
10 GIUGNO 2016
SEDRIANO (MILANO) – Confermato lo scioglimento del Comune di Sedriano da parte del Consiglio di Stato. Siamo al 21 ottobre 2013 quando il Presidente della Repubblica scioglie Sedriano, con alla guida l’allora sindaco Pdl Alfredo Celeste (oggi imputato per corruzione al maxi processo sui rapporti tra mafia e politica in Lombardia, in corso al Palazzo di giustizia di Milano), per infiltrazioni legate alla criminalità organizzata. I motivi erano più che espliciti: “Forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale”. E viene nominata la commissione straordinaria.
Ecco perché Sedriano deve rimanere sciolto
Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. C’è stato un ricorso al Tar da parte di molti ex amministratori contro lo scioglimento del Comune (ricorso respinto), un decreto di incandidabilità da parte del Tribunale di Busto Arsizio e le nuove elezioni, che hanno visto il trionfo di Angelo Cipriani e del Movimento 5 Stelle. Ma nonostante tutto, Celeste e i suoi ex compagni non si sono mai arresi e hanno presentato il ricorso al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del Tar. (I firmatari sono: Silvia Stella Fagnani, Massimiliana Marazzini, Adelio Achille Pivetta, Gennaro Rusciano, Silvia Rita Camilla Scolastico) I motivi del ricorso all’appello sono esaminati e respinti dal Consiglio di Stato uno a uno.
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Primo: gli ex amministratori hanno lamentato la mancata comunicazione dell’avviso di procedimento. Ma il Consiglio di Stato specifica: “lo scioglimento del consiglio comunale non è una sanzione rivolta alle persone ma è una misura organizzativa che riguarda l’ente locale nel suo insieme (…) Nessuno sostiene che debbano essere preavvisati individualmente i singoli elettori, ancorché lo scioglimento incida sulla loro posizione. (…) Simili misure sono giustificate da un interesse pubblico preminente in presenza di presupposti di eccezionale gravità che richiedono anche immediatezza di intervento”.
Secondo: gli ex amministratori hanno sostenuto che ci sarebbe stata violazione del diritto di difesa. Secondo i promotori del ricorso, nella relazione della Prefettura di Milano al Ministro dell’Interno del 24 luglio 2013 ci sarebbero stati degli omissis e non sarebbe stata originale. Tesi respinta con forza dal Consiglio di Stato: il testo è assolutamente originale e gli omissis riguardano solo qualche nome di persona citata e occasionalmente qualche dato per non violare il segreto istruttorio. “Non vi è stata dunque alcuna violazione del diritto di difesa”.
Terzo: secondo gli ex amministratori la sentenza del Tar avrebbe trascurato alcuni punti della loro tesi difensiva. A loro dire, non ci sarebbe nell’ambito territoriale considerato un’organizzazione criminale identificata come ‘mafiosa’ e dunque non ci sarebbe stato condizionamento. Respinto anche questo punto. La relazione al Presidente della Repubblica è esplicita. Parla di criminalità organizzata, di possibili infiltrazioni nell’Ente, di contatti con la malavita per avere appoggio elettorale in cambio di promesse di benefici. Il tutto ripreso dalla sentenza del Tar. E per il Consiglio di Stato non ci sono dubbi: “la censura è infondata”.
Sono tante le osservazioni presentate nel ricorso, alcune molto tecniche. Ma tutte sono smontate dal Consiglio di Stato, la cui conclusione è solo una: “L’appello va interamente respinto”. E così Sedriano rimane il primo Comune in Lombardia sciolto per infiltrazioni della ‘ndrangheta.