Un uomo di Parabiago, nel Milanese, arrestato dai Carabinieri: era arrivato al punto di minacciare di morte la ex fidanzata. Dopo la rottura della relazione, non si era rassegnato e aveva messo in atto una vera e propria persecuzione con telefonate, messaggi e appostamenti sotto casa

19 LUGLIO 2017

di Redazione

PARABIAGO (MILANO) – I Carabinieri di Parabiago hanno arrestato uno stalker, che da un mese dava letteralmente la caccia alla sua ex compagna, arrivando a minacciarla di morte e rendendole la vita impossibile.

I fatti

L’uomo – un 38enne residente in città – non aveva accettato la fine della storia d’amore con la sua campagna, la quale lo aveva lasciato, come spesso succede tra fidanzati. Lui però non si era mai rassegnato, cominciando a tempestare la donna di telefonate e messaggi, spesso sgradevoli e insistenti.

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La prima denuncia

Lo scorso maggio il 38enne aveva cominciato ad alzare i toni e il suo atteggiamento persecutorio era continuato imperterrito, con pedinamenti e appostamenti sotto la casa della sua ex fidanzata. La quale aveva deciso che la misura era colma, presentando una formale denuncia per atti persecutori nei confronti dell’uomo.

Le indagini e l’arresto

I Carabinieri avevano raccomandato alla donna di avvisare subito, non appena la situazione fosse peggiorata. E così è stato. Settimana scorsa i militari si sono precipitati sotto l’abitazione della perseguitata e hanno trovato lo stalker in azione: stava minacciando di morte l’ex compagna. L’uomo, già autore in passato di reati contro la persona, è stato arrestato si trova ora presso nel carcere di Busto Arsizio in attesa di processo.

La legge

Lo stalking è un atto persecutorio punito dalla legge. L’articolo 612 bis del codice penale recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio”.